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Approfondimenti

Le ferie

Durata minima

Determinazione del periodo di fruizione

Fruizione

Ferie e malattia/infortunio

Retribuzione

Ferie non godute

Durata minima

La durata minima delle ferie annuali è, indipendentemente della durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, 26 giorni lavorativi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali) maturati in 12 ratei mensili (2,16 rateo mensile), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

 

I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

 

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra datore e lavoratore.

 

Il rateo di ferie non matura in caso di:

- aspettativa o assenza non retribuita continuativa

- per il mese di assunzione o di licenziamento in cui il rapporto inizia o termina con meno di 15 giorni di presenza

- durante l’astensione facoltativa per maternità

- in caso di assenza per malattia del bambino

- durante il periodo di preavviso non lavorato

- in caso di sciopero

Determinazione del periodo di fruizione

Spetta al datore di lavoro determinare il periodo di godimento delle ferie compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore.

 

Modello Richiesta periodo di ferie

Modello di Autorizzazione al periodo di ferie

Fruizione

Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre.

I lavoratori di cittadinanza straniera possono, con il consenso del datore di lavoro, accumulare le ferie in un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non definitivo.

Le ferie non possono venire pagate con un'indennità sostitutiva se non al momento del licenziamento.

Ferie e malattia

Se il lavoratore si ammala durante le ferie, può chiedere al datore di lavoro di convertirle in congedo per malattia e di fruire, così, delle ferie in una data successiva.

E’ necessario, però, che il lavoratore comunichi tempestivamente al datore di lavoro, l’insorgere della malattia.

Retribuzione

La retribuzione di ogni giornata di ferie è pari a 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva dell'indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio se il lavoratore è convivente.

 

Esempio lavoratore a paga fissa mensile:

 

- Retribuzione mensile pari a € 772,28

- Ferie godute 15 giorni lavorativi (computati dal lunedì al sabato con esclusione delle domeniche e delle festività)

Retribuzione ferie : € 772,28/26 x 15

 

Esempio lavoratore a paga oraria:

 

Se il lavoratore è retribuito ad ore, si calcola il valore economico del singolo giorno di ferie che poi verrà moltiplicato per le giornate lavorative comprese nel periodo feriale.

 

- Retribuzione oraria pari a € 7,00

- Orario di lavoro: 30 ore settimanali

- Ferie godute 10 giorni lavorativi (computati dal lunedì al sabato con esclusione delle domeniche e delle festività)

- Retribuzione singola giornata di ferie :  

 

[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12] /26

 

[(7 x 30 x 52) / 12] /26  =   € 35,00

 

- Retribuzione periodo di ferie:

 

n° giorni ferie x retribuzione singola giornata di ferie

 

10 x 35 = € 350,00

Ferie non godute

Le ferie maturate e non godute possono essere fruite in  una data diversa, sempre concordata con il datore di lavoro.

Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere retribuite con un'indennità sostitutiva.